L'Associazione “Pace e Giustizia” Onlus è stata costituita nel 1992 da un gruppo di amici a Brez per portare aiuti alla popolazione dell’ex Yugoslavia durante la guerra. A seguito della grave emergenza derivante dall’inquinamento per lo scoppio della centrale nucleare di Chernobyl, a partire dal 1995 ha avviato l’ospitalità di 12 bambini provenienti dalle aree contaminate della Bielorussia, presso famiglie di Brez e paesi circostanti. .
Negli anni successivi l’iniziativa si è estesa ai Comuni dell’Alta e della Media Val di Non e quindi alla Valle di Sole. Il numero dei bambini ospitati è via via cresciuto fino ad oltre 50. In totale in questi anni sono stati ospitati oltre 250 bambini, la maggioranza dei quali per 3 o 4 anni consecutivi. coinvolgendo altrettante famiglie, e stabilendo un legame duraturo anche con la famiglia di origine.
Il gruppo Direttivo è composto da nove persone. Attuale Presidente è la sig.ra Martini Paola, Vicepresidente Maria Pia Bertagnolli, Segretario Zini Lorenzo, Tesoriere Zanoni Pio, Consiglieri Angeli Gino, Niederiaufner Uberto, Franch Giuliana, Rizzi Nicola e Zanolli Luigi.
La sede è a Revò (Trento), via Roma 10.
Le motivazioni dell’accoglienza
I bambini e ragazzi (in età compresa tra i 7 ed i 17 anni) hanno necessità di cambiare periodicamente ambiente per accrescere le loro difese immunitarie e prevenire forme di malattie collegate alla situazione di inquinamento ambientale nella quale sono costretti a vivere con le loro famiglie, - inquinamento tuttora permanente . L’efficacia del periodo di soggiorno in Italia circa la diminuzione delle dosi di radiazione assorbite è confermata da varie ricerche scientifiche tra cui quelle dalle Arpa dell’Emilia Romagna e del Veneto, svolte nel 2009.
Quasi tutti i bambini provengono da famiglie in grave disagio economico, al quale in tanti casi si aggiunge un uso smodato di alcoolici.
Viene una stretta al cuore a vedere in quali abitazioni vivono alcuni bambini. Da qui nasce il desiderio di dare un sostegno concreto a queste famiglie e bambini che hanno maggiore bisogno di affetto e calore.
Nella scelta dei bambini da accogliere si tiene conto delle tante indicazioni emerse durante le nostre visite, accompagnati da persone del posto appartenenti a centri di assistenza sociale o dirigenti delle scuole.
La maggioranza abita nei paesi di Cecersk, Buda Kasciliova, e Kocisci, e villaggi circostanti, nel sud/est della Bielorussia, nella regione di Gomel, una della aree più contaminate dalla nube tossica di Chernobyl.
Cosa fanno i bambini durante il soggiorno in Italia
I bambini sono accompagnati da due interpreti. Nel periodo di permanenza in Italia, con il supporto di molte associazioni di volontariato locali, sono organizzate delle attività al fine di rendere più piacevole il periodo di soggiorno in Italia e contemporaneamente facilitare il compito delle famiglie italiane. Tradizionalmente tutti i venerdì pomeriggio i ragazzi si ritrovano in piscina e poi a cena organizzata nei vari paesi dalle Associazioni degli Alpini, dei Vigili del Fuoco , delle Donne Rurali, Pro Loco. E un importante momento di incontro di tutte le famiglie per discutere e risolvere le varie problematiche che possono sorgere, oltre che di informazione del programma di attività settimanale.
Durante la settimana viene organizzata una gita in qualche località della Val di Non e Sole ed anche in altri posti del Trentino.
Attività di solidarietà
L’aiuto che l’Associazione Pace e Giustizia fornisce, non si ferma alla organizzazione e all’ospitalità dei bambini.
Sono state attuate e sono in corso iniziative finalizzate a portare aiuto a collettività, quali :
Come ci finanziamo
Le entrate necessarie per lo svolgimento della nostra attività sono costituite da:
Conclusioni
In questi anni di attività abbiamo avuto modo di verificare i benefici indotti, direttamente connessi al coinvolgimento di molte famiglie delle nostre valli in questa operazione di solidarietà, i cui effetti positivi si riflettono direttamente nel nostro vivere quotidiano :
Ma nessuno può descrivere e raccontare compiutamente l’impatto emozionale dato dal sorriso ed allegria dei bambini quando arrivano in Italia, l’accoglienza offerta dalle famiglie bielorusse durante le nostre visite e lo stupore negli occhi dei bambini di vederci nelle loro case.
STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “PACE E GIUSTIZIA”
Titolo I
Costituzione e scopi
Art.1- Denominazione e sede
Ai sensi della legge 266 del 1991 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di volontariato denominata “PACE E GIUSTIZIA” con sede nel Comune di REVO’.
E’ la continuazione del “Gruppo di solidarietà e Volontariato Pace e Giustizia – Terza Sponda Val di Non”.
Essa svolge la propria attività sul territorio della Provincia di Trento, ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.
L’Associazione ha durata illimitata.
Art.2 – Scopi
L’Associazione “Pace e Giustizia” non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed internazionale.
In particolare l’Associazione persegue le seguenti finalità:
Art.3 – Attività e modalità di svolgimento
Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione “Pace e Giustizia” potrà svolgere le seguenti attività:
Titolo II
Norme sul rapporto associativo
Art.4 - Norme sull’ordinamento interno
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.
Art.5- Ammissione degli associati
Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
Contro l’eventuale diniego, motivato, l’interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.
Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Art.6 - Diritti e doveri dei soci
I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.
La qualifica di socio non dà diritto a prestazioni migliori o ulteriori di quelle offerte alla generalità delle persone assistite.
I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione, partecipando in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; in particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi elettivi dell’Associazione.
Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’ente.
Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Art.7 - Prestazioni degli aderenti
L’attività degli aderenti viene svolta in forma personale e spontanea e non può essere in alcun modo retribuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione può, con esclusivo riferimento a soggetti terzi, avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, sempre che l’apporto dell’attività degli aderenti permanga rilevante.
Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo
La qualità di associato si perde:
Titolo III
Organi sociali
Art.9- Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
Art.10 - L’Assemblea: composizione, modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Essa è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un quinto dei soci.
La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci, tramite lettera, e-mail o altro strumento tecnologico che ne attesti l’avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.
Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega. E’ ammessa una sola delega per associato.
I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore, ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.11 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto
L’Assemblea ordinaria deve:
Art.15 - Sostituzione dei consiglieri
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.
In caso di esaurimento del numero dei non eletti, deve essere convocata l’Assemblea secondo le modalità previste dall’art. 10 del presente Statuto, affinché provveda all’integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione.
I consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari) l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l’Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.
Art.16 - Il Presidente: poteri e durata in carica
Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Resta in carica quattro anni ed è rieleggibile; può essere revocato solamente con delibera dalla maggioranza dei consiglieri.
In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.
Il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede. Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri.
Titolo IV
Norme sul patrimonio dell’Associazione
Art.17 - Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
Art.18 -Esercizio sociale
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del bilancio o rendiconto consuntivo, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione. Ogni associato potrà prenderne visione.
Art.19 - Divieto di distribuzione degli utili
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
Titolo V
Modifiche statutarie, scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
Art.20- Scioglimento e devoluzione del patrimonio
L’eventuale scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà comunque essere devoluto ad altra Organizzazione di volontariato operante in settore analogo o similare.
Art.21 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alla legge 266 del 1991, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.
Negli anni successivi l’iniziativa si è estesa ai Comuni dell’Alta e della Media Val di Non e quindi alla Valle di Sole. Il numero dei bambini ospitati è via via cresciuto fino ad oltre 50. In totale in questi anni sono stati ospitati oltre 250 bambini, la maggioranza dei quali per 3 o 4 anni consecutivi. coinvolgendo altrettante famiglie, e stabilendo un legame duraturo anche con la famiglia di origine.
Il gruppo Direttivo è composto da nove persone. Attuale Presidente è la sig.ra Martini Paola, Vicepresidente Maria Pia Bertagnolli, Segretario Zini Lorenzo, Tesoriere Zanoni Pio, Consiglieri Angeli Gino, Niederiaufner Uberto, Franch Giuliana, Rizzi Nicola e Zanolli Luigi.
La sede è a Revò (Trento), via Roma 10.
Le motivazioni dell’accoglienza
I bambini e ragazzi (in età compresa tra i 7 ed i 17 anni) hanno necessità di cambiare periodicamente ambiente per accrescere le loro difese immunitarie e prevenire forme di malattie collegate alla situazione di inquinamento ambientale nella quale sono costretti a vivere con le loro famiglie, - inquinamento tuttora permanente . L’efficacia del periodo di soggiorno in Italia circa la diminuzione delle dosi di radiazione assorbite è confermata da varie ricerche scientifiche tra cui quelle dalle Arpa dell’Emilia Romagna e del Veneto, svolte nel 2009.
Quasi tutti i bambini provengono da famiglie in grave disagio economico, al quale in tanti casi si aggiunge un uso smodato di alcoolici.
Viene una stretta al cuore a vedere in quali abitazioni vivono alcuni bambini. Da qui nasce il desiderio di dare un sostegno concreto a queste famiglie e bambini che hanno maggiore bisogno di affetto e calore.
Nella scelta dei bambini da accogliere si tiene conto delle tante indicazioni emerse durante le nostre visite, accompagnati da persone del posto appartenenti a centri di assistenza sociale o dirigenti delle scuole.
La maggioranza abita nei paesi di Cecersk, Buda Kasciliova, e Kocisci, e villaggi circostanti, nel sud/est della Bielorussia, nella regione di Gomel, una della aree più contaminate dalla nube tossica di Chernobyl.
Cosa fanno i bambini durante il soggiorno in Italia
I bambini sono accompagnati da due interpreti. Nel periodo di permanenza in Italia, con il supporto di molte associazioni di volontariato locali, sono organizzate delle attività al fine di rendere più piacevole il periodo di soggiorno in Italia e contemporaneamente facilitare il compito delle famiglie italiane. Tradizionalmente tutti i venerdì pomeriggio i ragazzi si ritrovano in piscina e poi a cena organizzata nei vari paesi dalle Associazioni degli Alpini, dei Vigili del Fuoco , delle Donne Rurali, Pro Loco. E un importante momento di incontro di tutte le famiglie per discutere e risolvere le varie problematiche che possono sorgere, oltre che di informazione del programma di attività settimanale.
Durante la settimana viene organizzata una gita in qualche località della Val di Non e Sole ed anche in altri posti del Trentino.
Attività di solidarietà
L’aiuto che l’Associazione Pace e Giustizia fornisce, non si ferma alla organizzazione e all’ospitalità dei bambini.
Sono state attuate e sono in corso iniziative finalizzate a portare aiuto a collettività, quali :
- Consegna di n. 7 autoambulanze (dismesse dalla Azienda Sanitaria Trentina e recentemente dalla Croce Bianca di Tuenno e Vigili del Fuoco di Fondo ) a piccoli centri ospedalieri periferici e donazione di materiali (letti, coperte, piccole attrezzature)
- Consegna di n. 3 autobus dismessi dalla Trentino Trasporti s.p.a. ad altrettanti orfanotrofi, unitamente a vario materiale di vestiario.
- Intervento per restauro di locali di un orfanotrofio destinati ad accoglienza di ragazzi maggiorenni, con fondi raccolti in memoria del nostro amico Pino, componente il Direttivo, recentemente scomparso.
- Rinnovo delle dotazioni di materassi, comodini, coperte, cuscini e biancheria da letto dell’intero reparto pediatria dell’ospedale di Buda Kasciliova. Allo stesso ospedale è stato consegnato un automezzo per dotazione al personale medico ed infermieristico per le visite mediche sul vasto territorio del distretto. Questi due interventi sono stati finanziati col generoso intervento della Fondazione Michele Bertagnolli.
- Particolarmente significativa ed intensa è stata l’iniziativa attuata nel maggio del 2012 di ospitare un gruppo di 32 bambini con qualche problema fisico e psichico, con i loro insegnanti ed accompagnatori, presso le ex scuole di Arsio messe a disposizione dalla Cassa Rurale Novella ed Alta Anaunia. I bambini provenivano dalla scuola-internato di Belynici, regione di Moghilev, La maggioranza dei bambini, spesso abbandonati dalle famiglie di origine, vivono permanentemente in questo Istituto e raramente, se non mai, hanno la possibilità di uscire, anche a causa delle loro problematiche.
Come ci finanziamo
Le entrate necessarie per lo svolgimento della nostra attività sono costituite da:
- partecipazione diretta, ad una parte della spesa per il viaggio, delle famiglie ospitanti i bambini
- proventi da spettacoli e rappresentazioni teatrali, mercatini, lotterie e partecipazioni a feste e manifestazioni di vario genere;
- donazioni ed offerte di privati, associazioni ed enti pubblici.
Conclusioni
In questi anni di attività abbiamo avuto modo di verificare i benefici indotti, direttamente connessi al coinvolgimento di molte famiglie delle nostre valli in questa operazione di solidarietà, i cui effetti positivi si riflettono direttamente nel nostro vivere quotidiano :
- collaborazione attiva e coinvolgimento di altre associazioni di volontariato, con Istituzioni ed Enti pubblici, in diversi settori;
- clima di amicizia e di unità di intenti tra le famiglie che ospitano i bambini;
- instaurarsi di durevoli rapporti di conoscenza ed amicizia con le famiglie di provenienza dei bambini o con istituzioni scolastiche e di assistenza di paesi della Bielorussia;
- apertura verso culture e modi di vita diversi.
Ma nessuno può descrivere e raccontare compiutamente l’impatto emozionale dato dal sorriso ed allegria dei bambini quando arrivano in Italia, l’accoglienza offerta dalle famiglie bielorusse durante le nostre visite e lo stupore negli occhi dei bambini di vederci nelle loro case.
STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “PACE E GIUSTIZIA”
Titolo I
Costituzione e scopi
Art.1- Denominazione e sede
Ai sensi della legge 266 del 1991 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di volontariato denominata “PACE E GIUSTIZIA” con sede nel Comune di REVO’.
E’ la continuazione del “Gruppo di solidarietà e Volontariato Pace e Giustizia – Terza Sponda Val di Non”.
Essa svolge la propria attività sul territorio della Provincia di Trento, ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.
L’Associazione ha durata illimitata.
Art.2 – Scopi
L’Associazione “Pace e Giustizia” non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed internazionale.
In particolare l’Associazione persegue le seguenti finalità:
- Fornire aiuto, supporto e tutela ai minori in situazioni di disagio, contribuendo al miglioramento della salute e prevenzione di malattie;
- Portare aiuto in Italia ed all’estero a coloro che si trovino in stato di bisogno attraverso la realizzazione di progetti di aiuto ed intervento umanitario;
- Favorire la crescita culturale e sociale delle comunità in cui l’ente svolge le proprie attività.
Art.3 – Attività e modalità di svolgimento
Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione “Pace e Giustizia” potrà svolgere le seguenti attività:
- Organizzazione di servizi di accoglienza temporanea presso famiglie o strutture italiane di minori stranieri in stato di bisogno, provenienti da famiglie o istituti, nel rispetto delle norme di legge nazionale ed internazionale;
- Realizzazione di progetti di aiuto ed intervento umanitario mediante donazione di mezzi ed attrezzature a favore di Istituti ed Enti delle comunità di appartenenza;
- Concessioni di aiuto economico per superamento situazioni temporanee di disagio presso le famiglie di origine e/o delle comunità di appartenenza o a fronte di particolari situazioni di necessità, anche per tramite di altre Associazioni volontaristiche che svolgano attività analoghe di solidarietà sociale;
- Promozione di incontri aventi lo scopo di informazione e formazione culturale, e quindi di sensibilizzazione della popolazione locale in relazione alla conoscenza della realtà sociale e territoriale di provenienza dei minori ospitati;
- Ricerca della collaborazione e coinvolgimento di Enti ed Associazioni volontaristiche locali al fine di supporto per le attività dell’Associazione Pace e Giustizia, anche con reciproco scambio e messa a disposizione di mezzi ed attrezzature per un utilizzo sinergico delle risorse.
Titolo II
Norme sul rapporto associativo
Art.4 - Norme sull’ordinamento interno
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.
Art.5- Ammissione degli associati
Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
Contro l’eventuale diniego, motivato, l’interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.
Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Art.6 - Diritti e doveri dei soci
I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.
La qualifica di socio non dà diritto a prestazioni migliori o ulteriori di quelle offerte alla generalità delle persone assistite.
I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione, partecipando in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; in particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi elettivi dell’Associazione.
Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’ente.
Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Art.7 - Prestazioni degli aderenti
L’attività degli aderenti viene svolta in forma personale e spontanea e non può essere in alcun modo retribuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione può, con esclusivo riferimento a soggetti terzi, avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, sempre che l’apporto dell’attività degli aderenti permanga rilevante.
Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo
La qualità di associato si perde:
- per decesso;
- per mancato pagamento della quota associativa, protrattasi per 60 giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica.
- per recesso volontario. Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta;
- per esclusione. Il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione dell’associato per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.
Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
Titolo III
Organi sociali
Art.9- Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo.
Art.10 - L’Assemblea: composizione, modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Essa è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un quinto dei soci.
La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci, tramite lettera, e-mail o altro strumento tecnologico che ne attesti l’avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.
Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega. E’ ammessa una sola delega per associato.
I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore, ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.11 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto
L’Assemblea ordinaria deve:
- Discutere ed approvare il bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- elaborare il programma delle attività sociali;
- < >discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
- discutere e decidere su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art.12 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto
L’Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art.13 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da un minimo di 5 ed un massimo di 11, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.
I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci in regola con il versamento della quota associativa.
I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall’Assemblea, con le maggioranze previste dall’Assemblea ordinaria.
I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
E’ compito del Segretario redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Tiene la contabilità dell’Associazione, provvede ai pagamenti ed incassi, alla stesura del bilancio o rendiconto consuntivo. Archivia tutti i documenti contabili ed i bilanci, mettendoli a disposizione dei membri del Consiglio Direttivo.
Art.14 - Consiglio Direttivo: poteri, modalità di convocazione e funzionamento
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell’Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.
In particolare, stabilisce le modalità di affidamento alle famiglie ed emana le direttive ed istruzioni per l’accoglienza dei minori stranieri , nel rispetto della legge e delle disposizioni della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri, con le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro membro del Consiglio nominato tra i presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni si effettuano con voto palese.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.
Art.15 - Sostituzione dei consiglieri
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.
In caso di esaurimento del numero dei non eletti, deve essere convocata l’Assemblea secondo le modalità previste dall’art. 10 del presente Statuto, affinché provveda all’integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione.
I consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari) l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l’Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.
Art.16 - Il Presidente: poteri e durata in carica
Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Resta in carica quattro anni ed è rieleggibile; può essere revocato solamente con delibera dalla maggioranza dei consiglieri.
In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.
Il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede. Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri.
Titolo IV
Norme sul patrimonio dell’Associazione
Art.17 - Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi di enti pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Art.18 -Esercizio sociale
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del bilancio o rendiconto consuntivo, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione. Ogni associato potrà prenderne visione.
Art.19 - Divieto di distribuzione degli utili
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
Titolo V
Modifiche statutarie, scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
Art.20- Scioglimento e devoluzione del patrimonio
L’eventuale scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà comunque essere devoluto ad altra Organizzazione di volontariato operante in settore analogo o similare.
Art.21 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alla legge 266 del 1991, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.